Serie D - gir. H

Triplice fischio... entra la Corte: classifica avulsa, killer inconsapevole

16.07.2020 12:46


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Secondo appuntamento con la rubrica di giustizia sportiva curata dal consulente calcistico di Francavilla Fontana Angelo Passaro. Notizie, approfondimenti e curiosità sul tema avranno uno spazio periodico, per allargare le opportunità informative offerte dalla nostra testata, a beneficio di tanti lettori e addetti ai lavori. Si ringrazia Angelo Passaro, autore di importanti pareri interpretativi in tanti procedimenti sportivi su scala nazionale, per aver raccolto l’invito a collaborare con Tutto Sport Taranto.

E’ di strettissima attualità il disperato e accorato tentativo di conservare il titolo sportivo di serie D, da parte di alcune delle società retrocesse, per effetto delle recenti determinazioni della FIGC e della LND. Come è noto, l’articolo 218 del Decreto Rilancio, in ragione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid, concedeva alle Federazioni ampio e straordinario potere di adozione di provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione dei campionati, nonché alla definizione delle classifiche finali 2019-2020, con annessi criteri di promozione e retrocessione per la successiva stagione sportiva 2020-2021, pure in deroga alle normative vigenti dell’ordinamento sportivo.

Ricevuto questo potere straordinario, come si comportavano la FIGC e la LND, relativamente al massimo campionato dilettantistico? Innanzitutto, usufruivano del filtrante del Governo in avvio di manovra; era precisamente la FIGC a ricevere il passaggio e, attraverso i comunicati 197/A del 20 maggio e 214/A del 10 giugno, ad assumersi  il compito di condurre la sfera, avanzando indisturbata oltre la linea mediana e deliberando, rispettivamente, di interrompere lo svolgimento delle competizioni dilettantistiche, sia nazionali che territoriali, e di dover dar luogo a una promozione e quattro retrocessioni per girone, secondo la situazione di classifica maturata al momento della disposta interruzione e al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo (???). Ormai quasi nella trequarti avversaria, la FIGC trasmetteva la palla alla LND, che si produceva in un paio di invenzioni (giocate a effetto), in barba al tentativo di contrasto di diversi difendenti, ben sintetizzate nel comunicato 324 del 18 giugno, illustranti la decisione di determinare le promozioni e le retrocessioni facendo riferimento all’articolo 51 delle NOIF (classifica avulsa) (???), applicando per giunta il criterio degli scontri diretti pur non completati. Ormai lanciata, la LND si rendeva protagonista di un ultimo dribbling, immortalato a margine del medesimo comunicato 324, con la decisione di promuovere in serie D non una, ma due squadre provenienti sia dal girone unico di Eccellenza Basilicata che dal girone B di Eccellenza Piemonte, in quanto classificatesi ex-aequo al 1° posto, per salvaguardare anche qui il merito sportivo (???). Così i 7 posti destinati alle migliori seconde, fra tutti i campionati di Eccellenza, si riducevano a 5.  Il più era stato fatto, alla LND non rimaneva altro da fare che porgere un assist al Dipartimento Interregionale per il più comodo dei tap-in vincenti, visibile nella pubblicazione delle classifiche finali dei 9 gironi, con le nove totali formazioni promosse e le trentasei totali squadre retrocesse (comunicato 113 del 19 giugno).

Un gol facile…nella porta delle squadre interessate, un colpo al cuore di tante città, dei rispettivi territori e della loro appassionata gente.

Ma siamo certi che tale segnatura, al termine di una elaborata azione corale, avviata dal Governo, impostata dalla FIGC,” illuminata” dalla LND e finalizzata dal Dipartimento Interregionale, non fosse o non sia (almeno finchè non si esprimeranno tutti i relativi gradi di giudizio) viziata da qualche irregolarità?

Difficile capacitarsi rispetto alla perdita di un titolo sportivo…a una retrocessione avvenuta…per la decisione di fare riferimento all’art. 51 delle NOIF (classifica avulsa), con una motivazione scarna, lacunosa e inappagante, così come pubblicata sul citato comunicato ufficiale 324 del 18 giugno: “Nell’ipotesi in cui, tra 2 o più società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle NOIF -classifica avulsa-”.

A diverse delle società retrocesse risulta estremamente difficile comprendere l’opportunità e la legittimità dell’applicazione del criterio della classifica avulsa, in quanto completamente decontestualizzato dall’intero art. 51. Esso è sempre stato un costante punto di riferimento per la LND, avendo disciplinato costantemente negli anni le classifiche di tutti i suoi campionati. Distinguendosi dalle altre Leghe, infatti, la LND ha sempre fatto valere il testo normativo dell’articolo in toto, applicando le disposizioni contenute ora in uno, ora in un altro dei suoi commi, al verificarsi di diverse, concrete, specifiche situazioni. D’altro canto, invece, a inizio stagione calcistica 2019-2020, erano state puntualmente accolte dalla FIGC le consuete (perché ripetute annualmente) proposte della Lega Professionistica di serie A e della Lega Professionistica di serie B, di derogare all’art. 51 commi 3,4,5,7 (serie A) e commi 3,4,5 (serie B), per determinare la formazione delle classifiche finali e individuare, rispettivamente, la squadra campione d’Italia, le qualificate alle competizioni Uefa e le retrocesse in B (comunicato 23/A del 12 luglio); le squadre promosse in A, le retrocesse in C, le ammesse ai play off e play out (comunicato 40/A del 31 luglio). Nella pratica: se Juventus e Milan arrivano appaiate al 1° posto, lo scudetto è assegnato col criterio della classifica avulsa; se Taranto e Cerignola arrivano ex-aequo al 1° posto, la vittoria del campionato si decide attraverso lo spareggio.  E ancora, i criteri di promozione, retrocessione, play off e play out per la Lega Pro (campionato di serie C) non sono regolati dall’art. 51, ma dall’art. 49 delle NOIF. Il tutto a rimarcare la fedeltà assoluta della LND all’art. 51, senza se e senza ma, senza deroghe di sorta. E uno degli scopi più importanti che hanno animato il legislatore nell’emanazione dell’art. 51 è senz’altro quello di prevedere una gara di spareggio ogni qual volta è in competizione un titolo sportivo tra due (2) squadre giunte a pari punti in classifica. Lo esprime chiaramente il comma 3, che non contempla assolutamente il criterio della classifica avulsa e per il quale il Vigasio (girone C) e il Corigliano (girone I) non sarebbero dovuti retrocedere, in quanto appaiati al quart’ultimo posto in classifica, rispettivamente, con Montebelluna (30 punti-girone C) e Roccella (25 punti-girone I). Non potevano essere disputati gli spareggi, per via del Covid e della sospensione definitiva dei campionati? Bene, allora bisognava accomunare il destino sportivo di Montebelluna e Vigasio come di Roccella e Corigliano, nel bene o nel male, oppure individuare altri criteri di retrocessione. Che vuol dire, testualmente dal comunicato 324, “determinare le promozioni e le retrocessioni facendo riferimento all’art. 51 delle NOIF (classifica avulsa)”? Quando l’art. 51, nel caso in specie, non prevede assolutamente il criterio della classifica avulsa…

E quale significato attribuire “al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo” , come riportato dal comunicato 214/A? Non può essere quello di punire di fatto squadre che un merito reale se l’erano guadagnato sul campo, e cioè la disputa dei play out o, a classifica cristallizzata, la disputa dello spareggio. Di più, la solita fonte del comunicato 324 informa che il Vigasio retrocede, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo, per aver perso l’unico scontro diretto col Montebelluna (Vigasio-Montebelluna 1-3 del 26.10.2019); che il Corigliano scende per effetto dei risultati conseguiti negli incontri diretti col Roccella (Roccella-Corigliano 1-1 del 01.09.2019 e Corigliano-Roccella 0-2 del 05-01-2020); che invece a salire in D dal girone B di Eccellenza Piemonte, non era una sola squadra, ma due, Derthona e Saluzzo, appaiate in testa allo stop del campionato, pur in presenza dei seguenti scontri diretti: Derthona-Saluzzo 4-1 del 29.09.2019 e Saluzzo-Derthona 0-0 del 09-02-2020…anche qui per salvaguardare il merito sportivo! Stessa Lega, stesso comunicato, stesso fine, stessi risultati negli scontri diretti, ma effetti diversi! Che guazzabuglio! Nel caso di Derthona e Saluzzo risuscita il comma 3, la classifica avulsa viene momentaneamente riposta in un cassetto. Ma prima di riporla del tutto, soffermiamoci a riflettere in quali casi interviene la speciale compilazione della cosiddetta graduatoria della classifica avulsa, secondo la ratio e le disposizioni dell’art. 51. Tralasciando le situazioni in cui non viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una promozione o di una retrocessione, la classifica avulsa disciplina:

 

  • Il caso di parità di punteggio, al termine del campionato, fra tre (3) o più squadre e in competizione un unico titolo sportivo (comma 4b), con spareggio tra le due squadre meglio classificate (per punti negli incontri diretti e, a parità di punti, della differenza reti negli stessi incontri) se si tratta di vittoria del campionato; con spareggio tra le due squadre peggio classificate (sempre per punti negli incontri diretti e, a parità di punti, della differenza reti negli stessi incontri) se si tratta di retrocessione;
  • Il caso di parità di punteggio, al termine del campionato, tra tre (3) o più squadre e più titoli sportivi in competizione (comma 4c): essi possono essere assegnati direttamente, in base alla graduatoria risultante dai punti conseguiti negli incontri diretti e, a parità di punti, dalla differenza reti negli stessi incontri, salvo l’ultimo titolo disponibile, da assegnare mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella medesima graduatoria.  

E proprio il contenuto del comma 4c alimenta il malumore e le doglianze del Grumentum, giunto a pari punti con Nocerina e Nardò, al terz’ultimo posto nel girone H. Ai lucani, la pandemia e le determinazioni federali hanno in primo luogo impedito la disputa dei play out, successivamente la disputa dello spareggio e, possiamo dirlo, in terza battuta, un legittimo uguale trattamento rispetto alla Nocerina. In generale, un altro caso, come altri non segnalati, che conferma come il potere straordinario di deroga, conferito alla Federazione, doveva e poteva partorire (anche a beneficio dello stesso Nardò e di tante altre squadre private del merito e della possibilità di giocare i play out) soluzioni alternative a quelle stabilite, a maggior ragione trattandosi di deroga a seguito di pandemia.

LND, ART. 51 (CLASSIFICA AVULSA), SOCIETA’ RETROCESSE…Come concludere? Viene di farlo attraverso l’uso corrente dell’espressione:” Tu quoque, Brute, fili mi!”. A sottolineare il venir meno a un vincolo, un tradimento di ideali.

 

 

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